I BPF hanno trovato la loro disciplina nelle norme di cui al capo VI, titolo I, libro III, del d.P.R. 29.03.1973, n. 156, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di Decisione N. 5674 del 8 novembre 2013 Pag. 12/21 telecomunicazioni (cd. codice postale), e nel Titolo VI del regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 01.06.1989, n. 256. In breve, i BPF (detti ordinari) presentano le seguenti caratteristiche: -sono nominativi e rimborsabili a vista (art. 171); -gli interessi, con saggi crescenti in ragione dell′anzianità del titolo, sono esigibili soltanto all′atto del rimborso del capitale (art. 172); -capitale e interessi sono esenti da qualsiasi imposta (art. 174); -i buoni non sono sequestrabili e pignorabili, salvo che per ordine dell′autorità giudiziaria penale, e soprattutto incedibili, salvo che per successione a termini di legge (art. 175); -possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1 gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell′avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni (art. 176); -in caso di smarrimento, furto o distruzione dei buoni, il titolare può chiedere il rilascio di duplicati (art. 180); -all′organizzazione e alla vigilanza sull′emissione dei BFP è preposto un Comitato centrale dei buoni, con sede presso il Ministero del Tesoro, presieduto dallo stesso Ministro del Tesoro (art. 181). Secondo la formulazione originaria dell′art. 173 del codice postale, la determinazione dei tassi di interesse (crescenti sino al ventesimo anno) era demandata per ogni serie a un decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro delle Poste e delle comunicazioni, sentito il CICR, da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale e riportarsi a tergo dei titoli. Il D.L. 30.09.1974, n. 460, convertito nella L. 25.11.1974, n. 588, ha modificato tale disposizione, prevedendo che i tassi di interesse corrisposti con le nuove serie si estendessero automaticamente anche ai buoni già emessi in melius o in peius rispetto a quanto indicato nel retro dei buoni stessi, ma demandando gli uffici di integrare la tabella riportata a tergo dei vecchi buoni con altra tabella a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali con riferimento al montante maturato alla data di entrata in vigore dei nuovi buoni. A partire dal D.M. Tesoro 14.05.1983 sono stati introdotti anche i BFP a termine, ossia serie speciali contemplanti il rimborso del capitale e dei rendimenti previsti solo a scadenze prestabilite. Veniva tuttavia ammessa la facoltà del sottoscrittore di ottenere un rimborso anticipato rispetto a tali scadenze, con l′applicazione allora dei soli saggi di interesse previsti per la corrispondente serie ordinaria, diminuiti di mezzo punto. L′art. 2, c. 2, d. Lgs. 30.07.1999, n. 284, ha demandato a decreti del Ministro del Tesoro di stabilire le nuove caratteristiche e le altre condizioni dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali e di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. L′art. 7, c.3, d. Lgs. n.284/99 ha statuito l′abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali decreti, di molteplici disposizioni del d.P.R. n.156/73 e delle relative norme di esecuzione (tra cui quelle relative ai BFP), precisando però che, per quanto riguardava i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, rimanessero applicabili le norme anteriori (di cui al codice postale). Per una valutazione del Tuo caso e per l′eventuale proposizione di un′iniziativa contro Poste Italiane, è consigliabile affidarsi ad un professionista esperto in diritto bancario e finanziario e che, possibilmente, abbia già patrocinato procedimenti analoghi. Lo studio dell′Avv. Pierluigi Basile patrocina numerosi procedimenti contro Poste Italiane, senza limiti territoriali, con procedure snelle e funzionali, a partire dalla fase di valutazione del buono e di quantificazione dell′eventuale integrazione da richiedere, fino a giungere alla redazione del reclamo e all′assistenza difensiva nella procedura arbitrale o ordinaria da intraprendere. Hai un buono ordinario? Vuoi sapere se hai diritto ad un importo maggiore e se la somma proposta da Poste è corretta? Vuoi conoscere come procedere alla contestazione delle somme che Poste intende riconoscere?