11-03-2023
CONTRATTO LEASING FINANZIARIO: RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Il Tribunale di Bergamo dichiara la propria incompetenza territoriale: successo per la società utilizzatrice
Una società a responsabilità limitata del cosentino, nella qualità di utilizzatore di un bene immobile oggetto di un contratto di locazione finanziaria, dopo il mancato pagamento di 33 canoni mensili, veniva convenuta in giudizio dalla società concedente, UBI Leasing SpA, davanti al Tribunale di Bergamo.

La società concedente, infatti, con ricorso sommario di cognizione, chiedeva al Tribunale di accertare l′intervenuta risoluzione del contratto di leasing inter partes per inadempimento dell′utilizzatore, e di ordinare l′immediata restituzione del bene immobile oggetto del contratto stesso, libero da persone e cose.

L′utilizzatore si rivolgeva allo studio dell′Avv. Pierluigi Basile.

Esaminati gli atti, la s.r.l. si costituiva in giudizio eccependo, anzitutto, l′incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo in favore del Tribunale di Cosenza. Sempre in via pregiudiziale, sosteneva che il foro fissato convenzionalmente dalle parti fosse alternativo rispetto ai fori generali e non invece esclusivo ed inderogabile come sostenuto dalla società concedente.

Secondo la difesa dell′utilizzatore, infatti, la clausola prevista dall′articolo 20 del contratto (con cui le parti attribuivano ai fori di Brescia e di Bergamo, oltre ai fori previsti dalla legge, la competenza a decidere qualsiasi controversia) era da intendersi come volontà delle parti di prevedere soltanto una competenza alternativa dei fori di Brescia e di Bergamo.


In accoglimento delle difese della s.r.l., il Tribunale di Bergamo, con ordinanza dell′otto marzo 2022, ha escluso la propria competenza quale foro generale della persona giuridica, nonché quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, statuendo poi che la clausola di deroga contenuta nell′articolo 20 del contratto era da interpretare come competenza alternativa dei fori di Brescia e di Bergamo, e non invece esclusiva.

Per tali ragioni, definitivamente pronunciando, il Tribunale orobico ha dichiarato l′incompetenza per territorio a conoscere e a decidere la domanda, indicando nel Tribunale di Cosenza il foro competente e condannando alle spese processuali la società concedente.
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