11-03-2023
RECESSO DA PRELIMINARE DI VENDITA
La parte inadempiente č tenuta a pagare il doppio della caparra confirmatoria
Nel 2018 Tizio, quale promissario acquirente, e Caio, quale promittente venditore, stipulavano un contratto preliminare di compravendita di un appezzamento di terreno e di un fabbricato.

Nell′occasione, Tizio versava a Caio 20.000 euro a titolo di caparra confirmatoria. Le parti pattuivano la stipula dell′atto di compravendita entro l′anno successivo.

Caio, tuttavia, decideva di non presentarsi dal Notaio entro la data stabilita nonostante il formale invito di Tizio.

Quest′ultimo si rivolgeva allo studio dell′Avvocato Basile, il quale comunicava a Caio il recesso dal contratto diffidandolo al pagamento del doppio della caparra.

In assenza del pagamento di Caio, Tizio richiedeva l′emissione di decreto ingiuntivo di 40.000 euro, oltre interessi e spese.

Avverso l′emesso decreto ingiuntivo, Caio proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Castrovillari chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa del Comune di *** al fine di fare accertare e dichiarare la proprietā del bene di causa in proprio favore e, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo per assenza di inadempimento e di danni, oltre che per la vessatorietā delle clausole contenute nel preliminare di compravendita e per la mancanza di termine essenziale dello stesso.

Si costituiva in giudizio Tizio contestando le difese di Caio ed insistendo nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel rigetto della chiamata in causa del terzo Comune di ***.


In sede di prima udienza, le parti insistevano nelle loro richieste ed il Giudice si ritirava in camera di consiglio.

All′esito, in accoglimento delle difese svolte da Tizio, con Ordinanza del 14 dicembre 2022, il Tribunale di Castrovillare rigettava la chiamata in causa del terzo richiesta da Caio e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
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