Tanti risparmiatori chiedono chiarimenti sul termine di prescrizione del diritto a riscuotere i buoni. La domanda non è banale in quanto sui buoni di cui si discute è indicata una prescrizione di 5 anni. Tuttavia il D.M. Tesoro 19.12.2000, all′art. 8, ha espressamente previsto che I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell′emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. L′art. 10, comma 2, dello stesso D.M. dichiara applicabile tale disposizione anche alle serie di BFP emesse prima della sua entrata in vigore (avvenuta in data 27.12.2000, corrispondente dunque al termine al partire dal quale v′è stata abrogazione delle disposizioni del codice postale riguardanti la materia), per le quali non fossero già spirati i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente. Da ciò consegue, ad es., che tutti i buoni sottoscritti nel 1987 si prescriveranno a far data dall′01.01.2028 in quanto è stato più volte chiarito anche in giurisprudenza che il termine da prendere in considerazione ai fini della prescrizione è il 31.12 del 30 anno solare dall′emissione, corrispondente dunque al giorno ultimo in cui il titolo è fruttifero. Da tale data, dunque, decorrerà il termine decennale di prescrizione che, nell′esempio, produrrà i suoi effetti a partire dall′01.01.2028. Il titolare di un buono emesso nel 1987 avrà, di conseguenza, la possibilità di ottenere il rimborso fino al 31.12.2027. Naturalmente, il termine decennale di prescrizione può essere interrotto da un reclamo del beneficiario. Es. Tizio ha sottoscritto un buono il 15.02.1987. Il suo buono cesserà di essere fruttifero il 31.12.17 e non il 15.02.17. Pertanto, in tal caso, è consigliabile procedere all′incasso a far data dal 15.12.2017. In ogni caso Tizio potrà riscuotere il titolo fino al 31.12.2027. Salvo atti interruttivi della prescrizione, quale ad es. un reclamo o anche un′istanza di rilascio duplicato del titolo perchè andato smarrito, Tizio perderà il diritto al rimborso a far data dall′01.01.2028. Per una valutazione del Tuo caso e per l′eventuale proposizione di un′iniziativa contro Poste Italiane, è consigliabile affidarsi ad un professionista esperto in diritto bancario e finanziario e che, possibilmente, abbia già patrocinato procedimenti analoghi. Lo studio dell′Avv. Pierluigi Basile patrocina numerosi procedimenti contro Poste Italiane, senza limiti territoriali, con procedure snelle e funzionali, a partire dalla fase di valutazione del buono e di quantificazione dell′eventuale integrazione da richiedere, fino a giungere alla redazione del reclamo e all′assistenza difensiva nella procedura arbitrale o ordinaria da intraprendere. Hai un buono ordinario? Vuoi sapere se hai diritto ad un importo maggiore e se la somma proposta da Poste è corretta? Vuoi conoscere come procedere alla contestazione delle somme che Poste intende riconoscere?