Con il D.L. n.556/86 convertito in L. n.759/86, i buoni fruttiferi postali sono stati assoggettati a ritenuta fiscale come segue: - fino al 20.09.86: esenti; - dal 21.09.86 al 31.08.87: 6,25%; - dall′01.09.87 al 23.06.97: 12,5%. Dall′01.01.97, in forza del d. Lgs. n.239/96, la ritenuta erariale č stata soppressa e sostituita dall′imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, per quanto concerne gli interessi resi dai titoli del risparmio postale, nella misura del 12,5%. Per una valutazione del Tuo caso e per l′eventuale proposizione di un′iniziativa contro Poste Italiane, č consigliabile affidarsi ad un professionista esperto in diritto bancario e finanziario e che, possibilmente, abbia giā patrocinato procedimenti analoghi. Lo studio dell′Avv. Pierluigi Basile patrocina numerosi procedimenti contro Poste Italiane, senza limiti territoriali, con procedure snelle e funzionali, a partire dalla fase di valutazione del buono e di quantificazione dell′eventuale integrazione da richiedere, fino a giungere alla redazione del reclamo e all′assistenza difensiva nella procedura arbitrale o ordinaria da intraprendere. Hai un buono ordinario? Vuoi sapere se hai diritto ad un importo maggiore e se la somma proposta da Poste č corretta? Vuoi conoscere come procedere alla contestazione delle somme che Poste intende riconoscere?