Per tale casistica, la giurisprudenza arbitrale, per diverso tempo, ha riconosciuto in favore dei risparmiatori non soltanto le originarie condizioni stampate sui buoni per il periodo 21-30 anno, ma anche quelle maggiormente favorevoli per i primi 20 anni sulla scorta dell′incertezza ingenerata nel sottoscrittore circa le reali condizioni da applicare al periodo 1-20 anno. Incertezza, questa, dettata dall′apposizione da parte degli uffici postali di una doppia timbratura, spesso sovrapposta l′un l′altra, sulla tabella originariamente stampata sul retro dei buoni. É opportuno ricordare che si fa riferimento a BFP emessi a partire dall′uno luglio 1986. Per una valutazione del Tuo caso e per l′eventuale proposizione di un′iniziativa contro Poste Italiane, č consigliabile affidarsi ad un professionista esperto in diritto bancario e finanziario e che, possibilmente, abbia giā patrocinato procedimenti analoghi. Lo studio dell′Avv. Pierluigi Basile patrocina numerosi procedimenti contro Poste Italiane, senza limiti territoriali, con procedure snelle e funzionali, a partire dalla fase di valutazione del buono e di quantificazione dell′eventuale integrazione da richiedere, fino a giungere alla redazione del reclamo e all′assistenza difensiva nella procedura arbitrale o ordinaria da intraprendere. Hai un buono ordinario? Vuoi sapere se hai diritto ad un importo maggiore e se la somma proposta da Poste č corretta? Vuoi conoscere come procedere alla contestazione delle somme che Poste intende riconoscere?