16-04-2021
IL CASO: buono emesso su modulo serie O con doppio timbro P/O e Q/P
La controversa questione dei BUONI FRUTTIFERI POSTALI ordinari emessi dall′uno luglio 1986.
Per tale casistica, la giurisprudenza arbitrale, per diverso tempo, ha riconosciuto in favore dei risparmiatori non soltanto le originarie condizioni stampate sui buoni per il periodo 21-30 anno, ma anche quelle maggiormente favorevoli per i primi 20 anni sulla scorta dell′incertezza ingenerata nel sottoscrittore circa le reali condizioni da applicare al periodo 1-20 anno. Incertezza, questa, dettata dall′apposizione da parte degli uffici postali di una doppia timbratura, spesso sovrapposta l′un l′altra, sulla tabella originariamente stampata sul retro dei buoni. É opportuno ricordare che si fa riferimento a BFP emessi a partire dall′uno luglio 1986. Per una valutazione del Tuo caso e per l′eventuale proposizione di un′iniziativa contro Poste Italiane, č consigliabile affidarsi ad un professionista esperto in diritto bancario e finanziario e che, possibilmente, abbia giā patrocinato procedimenti analoghi. Lo studio dell′Avv. Pierluigi Basile patrocina numerosi procedimenti contro Poste Italiane, senza limiti territoriali, con procedure snelle e funzionali, a partire dalla fase di valutazione del buono e di quantificazione dell′eventuale integrazione da richiedere, fino a giungere alla redazione del reclamo e all′assistenza difensiva nella procedura arbitrale o ordinaria da intraprendere. Hai un buono ordinario? Vuoi sapere se hai diritto ad un importo maggiore e se la somma proposta da Poste č corretta? Vuoi conoscere come procedere alla contestazione delle somme che Poste intende riconoscere?
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